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Domande frequenti

"Desidero rifare la copertura della mia casa e vorrei arrangiarmi nell'esecuzione dei lavori con un conoscente nel dopo lavoro e nei week end... A quali rischi vado incontro in caso di infortunio di questo signore durante l'esecuzione dei lavori? E ancora, il Committente è sempre responsabile penalmente e civilmente dei lavori appaltati?"

Della sicurezza risponde il committente in caso di affidamento di lavori a personale privo delle necessarie attrezzature e competenze professionali.
Il committente dei lavori è responsabile del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell'attuazione generale delle misure antinfortunistiche. E' questo l'importante principio affermato dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 36581 del 21/09/2009, con la quale un soggetto committente è stato ritenuto responsabile (e quindi condannato) per aver commissionato il rifacimento del tetto ad un operaio (di una impresa terza in mobilità) privo dei mezzi necessari ad eseguire le opere, infortunatosi durante l'esecuzione dei lavori.

"... sono proprietario di un appartamento edificato di recente, facente parte di un condominio di 24 unità che presenta svariati difetti di costruzione. A tal proposito vorrei chiedere: l'onere dell'azione contro l'appaltatore spetta all'amministratore o al singolo condomino?"

In tema di responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, se tali difetti determinano un'alterazione che incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile, la relativa azione (prevista dall' art. 1669 C.C. ed avente natura extracontrattuale) può essere proposta anche dall'amministratore;
Diversamente, se i difetti sono riconducibili alla categoria delle difformità e dei vizi di cui all'art. 1667 C.C. la relativa azione (di natura contrattuale) spetta esclusivamente al proprietario.
Così si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 3040 del 06 febbraio 2009.

"...da poco ho acquistato un immobile, e al momento della stipula del rogito notarile è risultato che l'immobile non era provvisto del certificato di agibilità in quanto sostanzialmente difforme dal progetto licenziato dal Comune (situazione taciuta al momento della stipula del contratto preliminare). E emerso inoltre che per queste difformità era stata presentata una regolare domanda di condono edilizio nei termini di legge. Sono legittimato a chiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni?"

Il venditore di un immobile destinato ad abitazione (e come tale venduto) ha l'obbligo di consegnare all'acquirente il certificato di agibilità, senza il quale l'immobile stesso non è commerciabile. La violazione di tale obbligo può legittimare sia la domanda di risoluzione del contratto, sia quella di risarcimento del danno, sia l'eccezione di domanda di condono per sanare l'irregolarità amministrativa dell'immobile. (Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 1701 del 23 gennaio 2009)
Altro tema sono gli immobili venduti in corso di costruzione (edifici al grezzo, ecc.) perĀ  i quali le condizioni sono acclarate fin dal contratto preliminare di acquisto.

"... sono proprietario di un appartamento all'interno di un piccolo condominio di sei unità. I proprietari del piano terra hanno deciso di eseguire delle migliorie alle loro proprietà (senza chiedere l'assenso ai restanti proprietari) che hanno comportato delle modifiche architettoniche all'edificio. Possono farlo senza l'assenso dei restanti condomini? "

In tema di condominio, il decoro architettonico, quando possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia, è un bene comune, ai sensi dell'articolo 1117 C.C., il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare. In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione Sez. III sentenza n. 8830 del 04 aprile 2008.
Ricordo che in condominio per modificare una parte comune è obbligatorio l'unanimità dei millesimi di proprietà.

P.I.: 03946080268